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Castelfranco in Miscano (BN)

 

 

 

                    

 

 

                  

 

 

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Segnalazione illeciti da parte dei dipendenti comunali (Whistleblowing)

L’art. 1, comma 51, della legge 190/2012 (cd. legge anticorruzione) inserendo un nuovo articolo, il 54 bis, nell’ambito del d.lgs. 165/2001, rubricato “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”, ha introdotto nel nostro ordinamento una misura finalizzata a favorire, previa segnalazione, l’emersione di fattispecie di illecito, nota nei paesi anglosassoni come whistleblowing.
Con l’espressione whistleblower si fa riferimento al dipendente di un’amministrazione che segnala violazioni o irregolarità commesse ai danni dell’interesse pubblico agli organi legittimati ad intervenire.
La segnalazione (cd. whistleblowing), in tale ottica, è un atto di manifestazione di senso civico, attraverso cui il whistleblower contribuisce all’emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l’amministrazione di appartenenza e, di riflesso, per l’interesse pubblico collettivo.
Il whistleblowing è la procedura volta a incentivare le segnalazioni e a tutelare, proprio in ragione della sua funzione sociale, il whistleblower.
Lo scopo principale del whistleblowing è quello di prevenire o risolvere un problema internamente e tempestivamente.


Procedura di segnalazione illeciti da parte dei dipendenti comunali


Modello per effettuare le segnalazioni

 

 

Comune di Castelfranco in Miscano (BN)

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